Art. 11
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro.
2. Non è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica.
3. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete.
4. La durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza è prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale.
3Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.
4Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 5 aprile 2022, depositata il 9 maggio 2022 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 19 del 11 maggio 2022), l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.