<<Art. 29 bis
(Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
5.
I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'
articolo 2645 del codice civile
, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprietà dei beni immobili si applica l'
articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6.
Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 18/2015
e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della
legge regionale 26/2014
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