Art. 1
(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.
2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.
3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
3 bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.
4.
È fatto salvo quanto disposto dalla
legge regionale 12 marzo 2020, n. 3
(Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2021