Art. 32
(Finanziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro per soccorso estivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro, per l'anno 2019, un finanziamento pari a 40.000 euro a sostegno delle spese derivanti dalla stipula di una convenzione con i Vigili del Fuoco finalizzata a garantire il funzionamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco durante la stagione turistica estiva.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.