Art. 103
(Riconoscimento anzianità giuridica)
2.
In relazione al comma 1, a fronte del riconoscimento dell'anzianità giuridica anche ai fini previdenziali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), nei confronti del personale ivi indicato:
a)
l'erogazione dell'integrazione di cui all'
articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
(Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), comporta il pagamento della contribuzione corrente a carico del personale, di cui all'articolo 148 della medesima legge regionale, nonché il recupero dei contributi pregressi;
b)
si applicano gli articoli 16 e 16 bis della
legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
(Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), e il Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita emanato con
decreto del Presidente della Regione 11 giugno 2009, n. 152/Pres.
; il personale che abbia fruito dell'anticipo del trattamento di fine rapporto ha titolo all'erogazione del solo secondo anticipo del trattamento di fine servizio;
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 85.000 euro suddivisa in ragione di 17.000 euro per l'anno 2019 e di 34.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 85.000 euro, all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 - 2021.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1, con riferimento alle ritenute previdenziali è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. In relazione al disposto di cui al comma 1 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 170.000 euro suddiviso in ragione di 34.000 euro per l'anno 2019 e di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1Nel B.U.R. n. 30 dd. 24/07/2019, è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 103, c. 2, L.R. 9/2019, il riferimento al c. 2 del medesimo articolo va correttamente inteso come riferito al c. 1.