LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo VIII
 Disposizioni in materia di sanità e servizi sociali
Art. 73
 (Nomina dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. I Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale sono nominati tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 28, 31 e 34, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 75
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 17/2014 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Presso i presidi ospedalieri di base "spoke" le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il presidio ospedaliero di base "spoke" Latisana e Palmanova, di cui all'articolo 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.
1 ter. Presso il presidio ospedaliero di base "spoke" di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:
a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;
b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;
c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare;
d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;
e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.
1 quater. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.>>.

Art. 76
  (Interpretazione autentica dell' articolo 44, comma 4, della legge regionale 26/2014 )
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 44, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), si intende che la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale esclusi dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale quale soggetto aggregatore, continua a essere assicurata, in qualità di Centrale di committenza, dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute succeduta all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
Art. 77
  (Modifiche alla legge regionale 10/2011 )
1.
Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), dopo la parola << palliative >> sono aggiunte le seguenti: << e della terapia del dolore >>.

2. Alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10/2011 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 78
  (Modifica alla legge regionale 27/1995 )
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), la parola << febbraio >> è sostituita dalla seguente: << aprile >>.

Art. 79
1. All' articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 le parole: << , approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Per l'elezione del Presidente e per l'approvazione del regolamento interno è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; ciascun componente esprime in Assemblea il seguente numero di voti:
a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
6 ter. Qualora non diversamente stabilito dal regolamento interno, i criteri di assegnazione dei voti spettanti a ciascun componente di cui al comma 6 bis si applicano per tutte le deliberazioni dell'Assemblea.>>.

Art. 80
1. All' articolo 36 della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole << alla data dell'1 gennaio 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla data dell'1 gennaio 2019 >>;

b)   ( ABROGATA )
c)
al comma 9 le parole << in servizio alla data dell'1 gennaio 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui ai commi 7 e 8 >>;

d)
al comma 10 sexies le parole << fino al 30 giugno 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2021 >> e le parole << Dall'1 luglio 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << Dall'1 gennaio 2022 >>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, c. 8, L.R. 6/2006.
Art. 81
 (Contributi in materia di amministratore di sostegno)
1. Per l'anno 2019 sono ammesse ai contributi di cui all' articolo 3 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), tutte le domande pervenute entro il mese di marzo.
Art. 82
 (Rimborso di oneri all'INPS per la gestione della Misura attiva di sostegno al reddito)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) un importo massimo di 33.000 euro a ristoro degli oneri sostenuti per il mantenimento in funzione della piattaforma informatica e dei servizi di cooperazione applicativa necessari alla gestione della Misura attiva di sostegno al reddito. L'importo è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali a seguito della stipula di apposito protocollo d'intesa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta al comma 2 si provvede mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, esercizio 2019.
Art. 83
1.
Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << 31 maggio 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

Art. 84
  (Modifica alla legge regionale 20/2006 )
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), dopo le parole << articolo 13 >> sono aggiunte le seguenti: << , considerando tali costi cumulativamente qualora suddivisi in riferimento a più iniziative >>.