LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo V
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 47
  (Modifiche alla legge regionale 16/2014 )
1.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole << di servizio pubblico >> sono sostituite dalle seguenti: << di interesse pubblico >>.

2.
La rubrica del Capo VIII della legge regionale 16/2014 è sostituita dalla seguente: << Residenze creative e culturali >>.

3. All' articolo 30 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Residenze creative e culturali >>;

b)
al comma 1 le parole << residenze professionali >> sono sostituite dalle seguenti: << residenze creative e culturali >>;

c)
il comma 2 è sostituto dal seguente:
2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.>>.

4. Per le finalità di cui all' articolo 30 della legge regionale 16/2014 , come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5.
Dopo l' articolo 32 quinquies della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 32 sexies
 (Commissioni di valutazione)
1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.>>.

Art. 48
 (Disposizioni finanziarie per bando attività culturali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), in combinato disposto con l' articolo 14 della legge regionale 16/2014 , è autorizzata la spesa di 1.510.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per 931.458,32 euro mediante prelevamento dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 351.683,51 euro mediante storno dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per 95.280,41 euro mediante storno dalla sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 131.577,76 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 49
 (Rendicontazione dei contributi per spettacoli dal vivo e musica)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) e a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della Regione, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1962, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2019.
Art. 50
  (Modifiche alla legge regionale 23/2015 )
1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 dell'articolo 19 è abrogato;

b)
la lettera l) del comma 2 dell'articolo 32 è abrogata.

Art. 51
 (Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari)
1. Al fine della rendicontazione dei contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, sono ammissibili a rendiconto le spese impegnate dal beneficiario nell'anno per il quale il contributo è stato concesso ancorché da questi pagate nell'anno successivo e in data posteriore a quella fissata per la rendicontazione del contributo medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari trasmettono al Servizio competente in materia di beni culturali la documentazione integrativa del rendiconto già presentato e, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Servizio approva il rendiconto stesso e liquida il saldo del contributo, eventualmente dovuto.
Art. 52
 (Contributo al Comune di Visco)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un contributo per la realizzazione di un concorso di idee per individuare le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche, volte a tutelare la memoria e a valorizzare in chiave storica e culturale il compendio dell'ex Campo di concentramento di Visco.
2. Per la finalità prevista dal comma 1 il Comune di Visco presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo quadro di spesa. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo, all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 53
1.
I commi 64 e 65 dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

Art. 54
 (Conferma di contributo al Comune di Venzone per restauro conservativo di cinta muraria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Venzone, il contributo di complessivi 1.200.000 euro in 20 annualità costanti di 60.000 euro ciascuna, concesso ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), con decreto n. 5101/CULT del 27 novembre 2009 per l'intervento denominato "Restauro conservativo cinta muraria interna lato nord e nord est", ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini di inizio e ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Venzone presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo, corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di ultimazione dei lavori di rendicontazione del contributo stesso.
Art. 55
 (Conferma di contributo al Comune di Nimis per manutenzione Chiesa di San Giorgio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al Comune di Nimis per la manutenzione della Chiesa di San Giorgio ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Nimis presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza volta ad ottenere la conferma del contributo, corredata della documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.
3. Ai sensi del comma 1 la struttura competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa nuovi termini di ultimazione dei lavori.
Art. 56
 (Conferma di contributo al Comune di Porcia per manutenzione recinzione Villa Correr-Dolfin)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Porcia, la quota di contributo corrispondente alle economie contributive conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 4338/CULT del 10 novembre 2009, per l'intervento di ripristino muratura di recinzione Villa Correr-Dolfin affinché il Comune possa utilizzare le economie stesse per lavori affini a quelli oggetto del contributo concesso con il citato decreto, ancorché tali lavori affini non siano stati realizzati entro il termine di rendicontazione del suddetto contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Porcia presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa, corredata del progetto approvato dei lavori affini che intende realizzare e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione della spesa.
Art. 57
 (Conferma di contributi per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Codroipo, Grado, Bagnaria Arsa, Tavagnacco, Gradisca, Gonars, Talmassons, San Leonardo e Tricesimo, ancorché i Comuni medesimi non abbiano rispettato i termini per la trasmissione della determinazione a contrarre concernente l'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori principali fissati dai rispettivi decreti di concessione del contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza volta ad ottenere la conferma del contributo.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
Art. 58
 (Conferma di contributo al Comune di Duino Aurisina per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina in ambito infrastrutturale sportivo, sopravvenute all'attuazione delle disposizioni dell' articolo 12, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata a confermare al Comune medesimo i contributi oggetto dei decreti n. 6022/CULT del 15 dicembre 2017 e n. 1456/CULT del 26 aprile 2018, a favore di due interventi inerenti l'impiantistica sportiva, comprensivi delle opere infrastrutturali eventualmente necessarie all'accesso alle strutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma dei contributi, corredata della documentazione di cui all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), riferita a ogni singolo intervento proposto.
3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare i contributi di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
4. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all' articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002 , liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2019, i contributi di cui al decreto n. 1456/CULT del 26 aprile 2018 non ancora pagati.
4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all' articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002 , liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 7, L. R. 16/2019
Art. 59
 (Conferma di contributo al Comune di Buttrio per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Buttrio in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 6019/CULT del 15 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso lo stadio comunale "G. Michelutti" sito in Via del Pozzo n. 8 a Buttrio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Buttrio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 .
3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
Art. 60
 (Conferma di contributo al Comune di Tarvisio per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Tarvisio in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 1988/CULT del 22 maggio 2018, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il polisportivo comunale sito in Via Dante a Tarvisio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tarvisio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 .
3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.
Art. 61
 (Utilizzo di risorse finanziarie per iniziative di promozione dell'attività sportiva)
1. Le iniziative di promozione dell'attività sportiva nella scuola attuate ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), possono essere realizzate dal Comitato regionale del CONI anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2018.
Art. 62
  (Modifiche alla legge regionale 8/2003 )
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), la parola << medesimi >> è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: << Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11. >>.

2. All' articolo 30 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo la parola << 18, >> sono inserite le seguenti: << 18 bis, >>;

b)
al comma 4 dopo la parola << 16 >> sono inserite le seguenti: << , 18 bis >>.