LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 57
 (Conferma di contributi per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Codroipo, Grado, Bagnaria Arsa, Tavagnacco, Gradisca, Gonars, Talmassons, San Leonardo e Tricesimo, ancorché i Comuni medesimi non abbiano rispettato i termini per la trasmissione della determinazione a contrarre concernente l'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori principali fissati dai rispettivi decreti di concessione del contributo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza volta ad ottenere la conferma del contributo.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.