LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Interventi urgenti di contenimento delle popolazioni di cimice marmorata asiatica)
1. Al fine di contenere le popolazioni di cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle organizzazioni di produttori regionali riconosciute per i prodotti mele e pere, identificati rispettivamente con i codici NC 080810 e NC 080830, per la realizzazione di attività coordinate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finalizzate a limitare i danni arrecati dalla specie medesima al settore agricolo.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:
a) entro il 31 agosto 2019 per le attività realizzate o da realizzare nel 2019;
b) entro il 31 marzo 2020 per le attività da realizzare nel 2020.
3. Alla domanda è allegato il programma delle attività redatto secondo i criteri minimi definiti con provvedimento dell'ERSA e il quadro economico delle spese sostenute e da sostenere.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 27.000 euro, suddivisa in ragione di 7.000 euro per l'annualità 2019 e 20.000 euro per l'annualità 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.