LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 36
  (Modifiche alla legge regionale 29/2007 )
1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

b)
il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
<<2 bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

d)
il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.>>;

e)
il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.>>;

f)
dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.>>;

g)
la rubrica dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: << Piani speciali di politica linguistica >>;

h)
il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.>>;

i)
il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.