LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 108
  (Modifica alla legge regionale 45/2017 )
1.
Il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
<<22. L'indennità di cui all' articolo 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale emanato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.>>.

2. Per le finalità previste dell' articolo 11, comma 22, della legge regionale 45/2017 , come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.875 euro suddivisa in ragione di 2.575 euro per l'anno 2019 e di 5.150 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 1.000 euro suddivisi in ragione di 200 euro per l'anno 2019 e di 400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 11.875 euro suddivisi in ragione di 2.375 euro per l'anno 2019 e di 4.750 euro per ciascuno degli anni 2020-2021.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede, con riferimento alla lettera a) mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021; con riferimento alla lettera b) mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.500 euro suddiviso in ragione di 700 euro per l'anno 2019 e di 1.400 euro per ciascuno degli anni 2020-2021 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 3 dicembre 2020, depositata il 21 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 52 dd. 23 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 108 della presente legge.