LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 6
 (Procedimento a sportello per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5)
1. La Regione è autorizzata a concedere ed erogare i contributi di cui agli articoli 4 e 5 con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 7/2000 .
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione contabile di spesa, redatta secondo la normativa fiscale e civilistica vigente, e le relative quietanze di pagamento, entro le seguenti scadenze:
a) dall'1 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 settembre al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) dall'1 marzo al 30 aprile di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 gennaio al 28 febbraio;
c) dall'1 maggio al 30 giugno di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 marzo al 30 aprile;
d) dall'1 luglio al 31 agosto di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 maggio al 30 giugno;
e) dall'1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, per gli eventi realizzati a partire dall'1 luglio al 31 agosto.
(4)
5.  
( ABROGATO )
(3)
6. Qualora al termine di ciascun periodo non risultino erogate tutte le somme disponibili per il periodo di riferimento, i residui andranno ad aumentare le disponibilità di fondi del bimestre immediatamente successivo.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le cadenze di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché l'entità delle somme erogabili di cui al comma 3 e le scadenze delle domande di cui al comma 4, per ciascun periodo di riferimento.
8. In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
Note:
1Comma 8 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Comma 5 abrogato da art. 9, comma 211, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Comma 4 sostituito da art. 9, comma 211, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.