Art. 3
(Contributi per la manutenzione straordinaria delle sedi di Pro Loco, parrocchie, Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale per:
a) l'acquisto di immobili o impianti fissi a servizio di edifici;
c) interventi di efficientamento energetico;
d) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
e) l'adeguamento alle normative vigenti;
f) eventuali interventi di ampliamento di edifici.
1 bis.
Gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare immobili o impianti fissi a servizio di edifici, pubblici o privati, ubicati nel territorio regionale e, alternativamente:
a) di proprietà dei soggetti beneficiari, destinati a loro sede legale od operativa;
b) destinati allo svolgimento di sagre, feste locali o fiere tradizionali.
1 ter. Gli immobili e impianti fissi a servizio di edifici, acquistati ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere destinati a sede legale od operativa dei soggetti di cui al comma 1.
2. I soggetti istanti devono essere in possesso, al momento della domanda, dell'autorizzazione del proprietario a effettuare i lavori indicati nella stessa.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'
articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti di immobili, con eventuali interventi di ampliamento, e impianti di edifici destinati agli eventi di cui all'articolo 2 o a sede legale o locale dei soggetti di cui al comma 1, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni medesimi.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono assegnati con procedimento valutativo di cui all'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie. La tipologia di soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidano sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 non sono tra loro cumulabili. A valere sullo stesso bando, è ammessa una sola domanda di contributo in capo al medesimo istante e per uno stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile l'ultima trasmessa in ordine temporale. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, di una descrizione degli interventi e delle relative spese, che costituisce elaborato tecnico-progettuale di adeguato approfondimento ai fini della concessione del contributo, ai sensi dell'
articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. La graduatoria conserva validità massima di tre anni dalla data del decreto con cui è approvata. Lo scorrimento è ammesso nei limiti delle risorse che si rendono disponibili entro i termini di validità della graduatoria.
7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'
articolo 32 della legge regionale 7/2000. Nel caso di immobili o impianti di proprietà privata, si applica il vincolo di destinazione per tre anni dalla data dell'ultima fattura ammessa a rendiconto.
8. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 65, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 65, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 65, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 65, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 22/2020
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 174, lettera a), L. R. 12/2025
8Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 174, lettera b), L. R. 12/2025
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 174, lettera c), L. R. 12/2025
10Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
11Comma 1 sostituito da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
12Comma 1 bis aggiunto da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
13Comma 1 ter aggiunto da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
14Parole aggiunte al comma 3 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026