LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo II
 Norme urgenti in materia di sport
Art. 54
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è sostituita dalla seguente:
<<c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;>>.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 55
2. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 56
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2003 dopo le parole << attrezzature sportive fisse e mobili >> sono aggiunte le seguenti: << , ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo >>.

Art. 57
1.
Dopo il comma 25 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:
<<25 bis. Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa.
25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore.>>.

2. Ai sensi dell' articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 1, la domanda di finanziamento è presentata entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato organizzatore.