LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo VI
 Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive
Art. 46
 (Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziate per l'anno 2019 per le finalità di cui all' articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015 , le domande presentate e ritenute ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.  
( ABROGATO )
(5)
5.  
( ABROGATO )
(4)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell' articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2019 le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, nel limite massimo di 700.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi di cui all' articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per la parte residua a parziale copertura delle spese sostenute e da sostenersi per le medesime finalità di cui all' articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.
9.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 3/2024
2Comma 1 abrogato da art. 141, comma 1, lettera vv), L. R. 17/2025
3Comma 3 abrogato da art. 141, comma 1, lettera vv), L. R. 17/2025
4Comma 5 abrogato da art. 141, comma 1, lettera vv), L. R. 17/2025
5Comma 4 abrogato da art. 141, comma 2, lettera cc), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
6Comma 6 abrogato da art. 141, comma 2, lettera cc), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.