LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo IV
 Misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano
Art. 33
 (Progetti integrati del comparto lattiero - caseario)
1. Al fine di contrastate le criticità del comparto lattiero - caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:
a) realizzazione di economie di scala o di scopo;
b) realizzazione di una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale, anche attraverso interventi di promozione o di marketing e interventi volti a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti.
2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.
2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.
3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.
4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono le seguenti attività:
a) producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provenienti da unità produttive situate nel territorio regionale;
b) sono imprese che trasportano latte e prodotti lattiero-caseari.
(1)
5. Le imprese di cui al comma 4 sono piccole e medie imprese (PMI) con unità produttiva economica situata nel territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.
7. Per la concessione degli aiuti il soggetto di cui al comma 3 presenta richiesta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della seguente documentazione:
a) la relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;
b) le domande di aiuto delle singole imprese, con la distinzione fra le somme richieste a titolo di contributi in conto capitale e di finanziamento agevolato, corredate dei preventivi di spesa;
c) il prospetto riassuntivo delle domande di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 da parte di ciascuna impresa;
e) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, predisposte su modello messo a disposizione attraverso il sito internet della Regione.
7 bis.  
( ABROGATO )
8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.
9. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa; i finanziamenti agevolati possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, anche per le stesse spese, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis".
10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
11. I contributi in conto capitale sono erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.
Note:
1Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 94, comma 1, L. R. 3/2021
2Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera a), L. R. 13/2021
3Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera b), L. R. 13/2021
4Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 79, lettera c), L. R. 13/2021
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 16/2021
6Comma 7 bis abrogato da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 13/2023
Art. 34
 (Cessione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a procedere alla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo a favore della cooperativa affidataria della gestione;
b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione , del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 .
2. L'aiuto di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 40 per cento dei seguenti costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014:
a) acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni, in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento;
b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato quantificato dalla perizia di stima effettuata ai sensi dell' articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014 . Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014 .
4. Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014.
5. L'aiuto di cui al comma 1 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014.
6. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto la cooperativa affidataria presenta alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio domanda di acquisto dei beni al netto dell'importo dell'aiuto di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014 , dichiarando anche:
a) di essere una PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
b) di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014 , come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014;
c) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014;
d) di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l'abbattimento dei costi di acquisto dei beni oggetto della cessione.
7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.
9. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei beni immobili oggetto dell'aiuto di cui al comma 1; in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo per il periodo residuo. La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma non pagata dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.
11.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 35
  (Criteri per il pagamento delle somme di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016 )
1. Il pagamento di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), può avvenire in forma rateizzata secondo le seguenti modalità:
a) gli interessati richiedono la rateizzazione entro il 31 gennaio 2020;
b) il periodo di rateizzazione è pari a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro;
c) il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale;
d) l'importo della singola rata si calcola applicando all'importo dovuto l'ammortamento a rate costanti secondo il metodo "alla francese", con tasso di interesse pari a quello legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) la rateizzazione è disposta con decreto del Direttore del servizio competente, ove viene individuato l'importo della rata e la prima scadenza;
f) in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 36
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo le parole << i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi >> sono inserite le seguenti: << , vigneti, frutteti o orti >>.

Art. 37
 (Semplificazione del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)
1. L'ERSA è autorizzata a realizzare un applicativo per la gestione informatica del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite che sia utilizzabile anche da parte di tutti gli altri enti aderenti al Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).
2. L'applicativo è realizzato attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, secondo quanto previsto dall'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018, nonché attraverso risorse del bilancio di ERSA nel limite dei costi necessari a rendere l'applicativo utilizzabile da parte del SNCV.
Art. 38
  (Modifiche alla legge regionale 28/2002 )
1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole << da enti pubblici, >> sono inserite le seguenti: << in delegazione amministrativa intersoggettiva, >> e le parole << di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche >> sono sostituite dalle seguenti: << delle opere di cui all'articolo 4 >>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
<<4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all' articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).>>.

Art. 39
1. All' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 le parole << con un contributo straordinario >> sono soppresse e le parole << un progetto >> sono sostituite dalle seguenti: << uno o più progetti >>;

b)
dopo il comma 28 è inserito il seguente:
<<28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).>>;

c)
il comma 31 è sostituito dal seguente:
<<31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato.>>.

Art. 40
 (Rimodulazione di scadenze)
1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all' articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<entro il 31 marzo 2019>> sono sostitute dalle seguenti: <<entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.
3.
Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << l'1 marzo 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) >>.

4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41
1. All' articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 20 dopo le parole << aziende agricole" >> sono aggiunte le seguenti: << limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze >>;

b)
dopo il comma 20 è inserito il seguente:
<<20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.>>.

Art. 42
1. All' articolo 3 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 34 dopo la parola << recano >> è inserita la seguente: << anche >>;

b)
al comma 35 dopo le parole << allestimento dei mezzi, >> sono inserite le seguenti: << all'immatricolazione e all'assicurazione mediante l'iscrizione nel Registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, >>.

Art. 43
1. All' articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole << alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis >> la congiunzione << e >> è sostituita dalla seguente: << , >>;

b)
alla fine del comma 1 quater sono aggiunte le seguenti parole: << e alla concessione del contributo di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) >>;

c)
dopo la lettera e) del comma 1 quinques è aggiunta la seguente:
<<e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.>>;

d)
dopo il comma 1 septies è aggiunto il seguente:
<<1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018 .>>.