LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo III
 Semplificazione per le attività produttive in genere
Art. 27
 (Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 bis
 (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, fino a un massimo dell'80 per cento della superficie del lotto;
b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;
c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.
Art. 12 ter
 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)
1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.>>.

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001 , come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 7/2003 )
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), è aggiunta la seguente:
<<c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.>>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.>>.

3.
Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003 dopo le parole << dodici volte all'anno >> sono aggiunte le seguenti: << nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente >>.

4. All' articolo 6 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b)
dopo la lettera d) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;
d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.>>.

Art. 29
1. All' articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 dopo le parole << Il corrispettivo >> sono inserite le seguenti: << , qualora non venga liquidato in denaro, >>;

b)
al comma 26 le parole << La permuta di cui al comma 25 >> sono sostituite dalle seguenti: << L'operazione di cui ai commi 24 e 25 >> e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ovvero desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci della società, qualora l'entità della partecipazione azionaria renda antieconomico il ricorso alla perizia >>.

Art. 30
 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole << per il quarto e quinto anno >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quarto e quinto periodo d'imposta >>.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << per i primi tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << per i primi tre periodi d'imposta >>;

b)
le parole << per il quarto e quinto anno >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quarto e quinto periodo d'imposta >>.

Art. 31
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.>>.

Art. 32
1.
Al comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << sul canale contributivo di cui all' articolo 55 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), >> sono soppresse e le parole << 500.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 1.400.000 euro >>.