LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo I
 Misure di promozione in materia di turismo
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera cc), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera q), L. R. 11/2022
Art. 22
  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 )
1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 88 è sostituito dal seguente:
<<Art. 88
 (Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)
1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .>>;

b)
gli articoli 89, 90 e 91 sono abrogati.

Art. 23
  (Modifiche alla legge regionale 25/1996 )
1.
Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), dopo le parole << di campeggiatori o di turisti >> è inserita la seguente: << anche >>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo la parola << Edifici >> sono inserite le seguenti: << e strutture >>;

b)
dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:
<<5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).>>.

3.
L' articolo 16 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.
2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.>>.