LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo III
 Razionalizzazione in materia ambientale
Art. 9
  (Modifiche alla legge regionale 11/2015 )
1.
Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 11/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:
a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;
b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).
1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.>>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11/2015 le parole << 20 metri cubi >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 metri cubi >>.

4.
Al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 11/2015 le parole << 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>.

Art. 10
1. All' articolo 37 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << aree di cava autorizzate >> sono inserite le seguenti: << comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda >>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.>>.

Art. 11
1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << con un provvedimento di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, >> sono soppresse;

b)
dopo le parole << dell'autorizzazione all'attività estrattiva >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016 , era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva >>.

Art. 12
1.
Al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole << L'OSMER può svolgere >> sono inserite le seguenti: << il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché >>.

Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 34/2017 )
1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole << all'articolo 17 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 >>;

b)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
<<a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 12 dopo la parola << sezioni >> è aggiunta la seguente: << autonome >>;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << , di seguito denominato Piano, >> sono sostituite dalle seguenti: << o delle sezioni autonome del Piano, di seguito denominati Piano, >>;

2)
al comma 2 dopo le parole << e della sintesi non tecnica, >> sono inserite le seguenti: << qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , >>;

e)
dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).>>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).>>;

g)
al comma 4 dell'articolo 26 dopo le parole << di cui all'articolo 28, comma 8, >> sono inserite le seguenti: << nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche, >>;

h)
i commi 3 e 3 bis dell'articolo 27 sono abrogati;

i)
dopo il comma 6 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.>>.

Art. 14
1.
Al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2017), le parole << di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << di veicoli a benzina o a gasolio, di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 >>.

Art. 15
  (Modifiche alla legge regionale 5/2016 )
1.
Dopo la lettera h) del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è inserita la seguente:
<<h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;>>.

2.
Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2016 è aggiunta la seguente:
<<b bis) alle attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti.>>.

Art. 16
  (Modifiche alla legge regionale 16/2009 )
1. All' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << i Comuni adottano >> sono inserite le seguenti: << o approvano >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << in sede di adozione >> sono inserite le seguenti: << o di approvazione >>;

c)
al comma 4 le parole << dal professionista estensore dei relativi progetti di piano >> sono sostituite dalle seguenti: << da un tecnico laureato abilitato >>;

d)
al comma 5 dopo le parole << i Comuni adottano >> sono inserite le seguenti: << o approvano >>.

2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell' articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009 , della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.>>.