LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


TITOLO II
 MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Capo I
 Razionalizzazione e semplificazione in materia urbanistica
Art. 2
 (Razionalizzazione delle varianti di livello comunale)
1.
Dopo l' articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<Art. 63 sexies
 (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;
i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.
2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.
3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;
b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;
c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all' articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988 , o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;
d) fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali previsti daldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 ; tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 42/2004 ;
e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.
5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle prescrizioni ministeriali e alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.
6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.
8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.>>.

Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 5/2007 )
1.
Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici >> sono inserite le seguenti: << di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati >>.

2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: << Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale. >>.

3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Sino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall'entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ).>>.

4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.>>.

5. All' articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 63 sexies >>;

b)
al punto 2) della lettera b) del comma 7 le parole << al capo II della legge regionale n. 21/2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 63 sexies >>;

c)
al comma 20 le parole << del capo II della legge regionale n. 21/2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 63 sexies >>;

d)
al comma 22 le parole << del capo II della legge regionale n. 21/2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 63 sexies >>.

6. All' articolo 63 quater della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

7. All' articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore >> sono aggiunte le seguenti: << , secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale >>;

b)
al comma 3 le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 63 sexies >>;

c)
al comma 3 le parole << dei commi 6 e 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61 >>;

d)
al comma 3 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: << Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante. >>;

e)
al comma 4 le parole << e di progetto >> sono soppresse;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;
b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;
c) per le aree industriali:
1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per I'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);
2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 ;
d) per le aree commerciali:
1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura;
2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.>>;

g)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:
a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;
b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.>>;

h)
il comma 7 è abrogato.

Art. 4
  (Modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione)
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 bis dell'articolo 3 le parole << , con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, >> sono soppresse;

b)
al comma 7 bis dell'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: << La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito. >>;

c)
al comma 5 dell'articolo 4 le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

2.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

3.
Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole << nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << nell' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

5.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è sostituita dalla seguente:
<<a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune. Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>>.

6. All' articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le modifiche di perimetrazione delle zone D1 esistenti individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente, conseguenti a stralcio o incorporazione di superfici di proprietà dei Consorzi o dei Comuni ricompresi nell'ambito interessato, non sono soggette alla procedura di variante di cui al comma 6, limitatamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico. In tali casi il nuovo perimetro è approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta degli Enti interessati, formulata previa intesa tra gli stessi. L'avviso per estratto del decreto di modifica del perimetro del PTI è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.>>;

b)
al comma 10 le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

7. All' articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è abrogato;

b)
al comma 4 bis le parole << In sede di prima applicazione >> e << , per il primo quadriennio, >> sono soppresse.

8.
I commi 26, 26 bis e 27 dell' articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono abrogati.

9.
La legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), è abrogata.

Art. 5
 (Classificazione ex linea ferroviaria "Carnia-Tolmezzo")
1. In ragione del degrado del ponte della S.S. 52 tra il Km 0+800 e il km 1+190 in corrispondenza del fiume Fella e in conformità alle finalità di sviluppo dell'attività turistica in area montana, dello sviluppo del cicloturismo a integrazione della ciclovia Alpe Adria, della "Rete delle Ciclovie d'interesse regionale (ReCIR)" che la Regione Friuli Venezia Giulia sta realizzando sul proprio territorio, la classificazione quale "FERROVIE", "Rete di terzo livello" dell'ex linea ferroviaria "Carnia - Tolmezzo" operata dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2011, n. 300 (Approvazione del piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica), è da ritenersi superata e non vincolante per la riconversione del sedime interessato.
Capo II
 Semplificazione in materia edilizia
Art. 6
  (Modifiche alla legge regionale 19/2009 )
1. Al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al punto 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << fino alla profondità massima di 1,60 metri >>;

b)
al punto 2) le parole << e bussole >> sono sostituite dalle seguenti: << , bussole e verande >>.

2. All' articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 le parole << quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all' articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) >>;

b)
alla lettera o) del comma 1 dopo le parole << destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie >>.

3. All' articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: << Per le strutture di cui all' articolo 32 della legge regionale 21/2016 , a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d'uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche. >>;

b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all'articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera n) le parole << di aree >> sono sostituite dalle seguenti: << e manufatti assimilabili in aree >>;

b)
alla lettera x) dopo le parole << strutture ricettive turistiche >> sono inserite le seguenti: << e agrituristiche >> e, al punto 1, dopo le parole << conservino i meccanismi di movimento in funzione >> sono aggiunte le seguenti: << laddove esistenti >>.

5. All' articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << immobiliari preesistenti >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore >>;

b)
al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole << nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale >> la parola << o >> è sostituita dalla seguente: << e >>.

6. All' articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 1 le parole << tende relative a locali d'affari e >> sono soppresse;

b)
la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggioli aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri, rampe e scale aperte.>>.

7.
Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: << I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 26. >>.

8. All' articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 4 le parole << tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << cinque anni >>;

b)
al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: << In ogni caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata, non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse. >>.

9.
Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 le parole << di cui all' articolo 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 >> sono sostituite dalle seguenti: << in materia di conferenza dei servizi, ai sensi dell' articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 >>.

10. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola << massimo >> è soppressa;

b)
l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: << In ogni caso entro il periodo di efficacia l'interessato deve comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori ovvero il periodo massimo di prosecuzione dei medesimi e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Tale comunicazione proroga il termine di efficacia di cui al presente comma. >>.

11. All' articolo 29 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, qualora in sede di convenzione urbanistica il contributo di costruzione sia già stato versato, anche a scomputo ai sensi del comma 2, il relativo importo deve essere detratto dalle eventuali ulteriori quote calcolate ai sensi dei commi 3 e 4.>>.

b)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. I Comuni sono tenuti a destinare una quota, non inferiore al 10 per cento, delle entrate derivanti dall'introito degli oneri di cui al presente articolo e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche anche di tipo senso-percettivo per opere, edifici e impianti esistenti di loro proprietà.>>.

12.
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
 (Opere di urbanizzazione)
1. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale il Comune può consentire che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati sia convertita in termini monetari e le relative aree destinate a verde inedificabile, qualora l'opera non risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica.
2. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione possono essere alienate, anche previa modifica della destinazione d'uso, qualora lo standard urbanistico aggiornato presenti un saldo positivo.
3. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione e per le quali non fosse soddisfatto lo standard urbanistico, possono essere oggetto di alienazione qualora non risultino più idonee, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica, ferma restando la loro destinazione.
4. L'alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva iscrizione del bene a patrimonio disponibile.
5. I parcheggi, realizzati da privati e acquisiti dai Comuni in forza di una convenzione, possono altresì trovare forme di utilizzo pubblico mediante locazione a privati.>>.

13. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) le parole << per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero manutenzione di edifici residenziali, compresi quelli >> sono sostituite dalle seguenti: << per tutti gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione ovvero >>;

b)
alla lettera b ter) la parola << utili >> è sostituita dalla seguente: << imponibili >>;

c)
alla lettera h) dopo le parole << nelle zone omogenee A, B0 e B >> sono inserite le seguenti: << , nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E, in cui lo strumento urbanistico ammette l'uso residenziale >>;

d)
alla lettera i) dopo le parole << previsti dalle leggi di settore >> sono aggiunte le seguenti: << o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purchè finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici >>.

14. All' articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
<<2 ter. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, al fine di favorire il recupero per destinazioni residenziali e alberghiere di beni storico-architettonici in stato di degrado nei loro elementi costitutivi, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004 , è sempre consentita, qualora contestuale all'intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, la saturazione del volume edilizio derivante dall'indice di fabbricabilità del lotto di pertinenza urbanistica e l'aumento delle unità immobiliari esistenti, anche in deroga a distanze e puntuali norme di attuazione dello strumento urbanistico, previo parere o autorizzazione degli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.>>;

b)
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Per tali edifici esistenti posti sul fronte strada è comunque ammessa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), con cessione gratuita in favore del Comune dell'area necessaria al miglioramento della sicurezza stradale. >>.

15. All' articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dell'articolo le parole << del patrimonio edilizio esistente >> sono sostituite dalle seguenti: << dei sottotetti esistenti >>;

b)
l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: << In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati. >>;

c)
al comma 2 le parole << della quota di colmo, variazione della pendenza di falda >> sono sostituite dalle seguenti: << e/o modifica della copertura >>.

16.
L' articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39 bis
 (Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale e direzionale)
1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo inedificato, sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 4, di edifici o unità immobiliari, nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie, ovvero in alternativa, nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo, nei casi in cui fruiscano delle deroghe di cui al comma 1, devono essere realizzati contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte di esso finalizzati almeno a uno dei seguenti obiettivi:
a) adozione di misure antisismiche, tra cui interventi di adeguamento o miglioramento sismico strutturale ovvero interventi locali che perseguano lo stesso scopo secondo la disciplina di settore;
b) riqualificazione energetica;
c) miglioramento igienico-funzionale;
d) installazione di dispositivi di protezione permanente di cui alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).
3. Al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio esistente di recente realizzazione, che non necessiti degli interventi indicati nel comma 2 e comunque a norma del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), le deroghe di cui al comma 1 possono essere applicate contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte di esso volti a obiettivi di sostenibilità ambientale quali:
a) riutilizzo delle acque meteoriche;
b) sistemazione a verde dell'intera copertura;
c) schermatura, anche a verde, delle vetrate esposte, a limitazione dell'irraggiamento estivo;
d) aumento, nella misura minima del 20 per cento rispetto alla disciplina vigente, della quota di illuminazione degli edifici con luce naturale in relazione alla parte di nuova realizzazione;
e) utilizzo di fonti rinnovabili in misura eccedente ai limiti minimi imposti dalla disciplina vigente, qualora all'intervento consegua un incremento della classificazione energetica.
4. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.>>.

17.
Dopo l' articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 39 ter
 (Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione)
1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti di cui all' articolo 22 della legge regionale 21/2016 , nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all' articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 40 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su immobili o loro porzioni del compendio immobiliare dell'attività turistico-ricettiva o di somministrazione. I volumi o le superfici realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati a una delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f). In ogni caso le superfici esistenti già destinate all'attività di cui al comma 1 oggetto di intervento non possono essere diminuite.
3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore:
a) 10 per cento nel caso di realizzazione di almeno uno dei servizi per la persona qualificanti ai sensi della disciplina di settore quali, a titolo esemplificativo, centri per il benessere, piscine, saune, locali per il trattamento di bellezza e relax, parchi a verde;
b) 20 per cento nel caso di contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, almeno alla corrispondente classe A1 come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
4. Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del 60 per cento del volume utile o della superficie utile degli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62.
5. Per l'applicazione delle disposizioni incentivanti sono fatte salve le classificazioni e denominazioni delle strutture esistenti, anche attribuite in forza della disciplina di settore previgente di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o in forza di altre disposizioni previgenti.
Art. 39 quater
 (Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter)
1. In ogni caso gli interventi di cui agli articoli 39 bis e 39 ter non possono trovare applicazione:
a) in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile , nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;
b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi;
c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;
d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;
e) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 5/2007 , nel caso la variante preveda l'individuazione o la modifica di zone A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali.
2. Gli interventi sono eseguibili previo rilascio del permesso di costruire secondo le disposizioni della presente legge e soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale. In ogni caso gli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi della presente legge.
3. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali, trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.
4. Nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale con deliberazione abbia indicato le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui operano le deroghe o alcune di esse. Nelle zone omogenee diverse dalle A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, il Consiglio comunale con deliberazione può individuare le zone omogenee in cui non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis.
5. In caso di applicazione delle misure di deroga previste dall'articolo 39 bis gli interventi che comportino ampliamento di volume utile e accessorio eseguiti su singole unità immobiliari, non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 39 quinquies
 (Misure di promozione per strutture ricettive)
1. Al fine di promuovere la realizzazione o la riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali, le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non concorrono al calcolo dell'altezza massima, della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento, purché la struttura ricettiva disponga o acquisisca almeno la terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.
2. Nei casi in cui le superfici previste dal comma 1 non possano essere realizzate sull'area a destinazione turistico-ricettiva, le stesse possono essere realizzate o ricavate in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza.
3. Le aree per parcheggi previste dalle normative di settore a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate sia nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera h), sia in altra area ai sensi del comma 2, anche se destinata a verde purché l'area del parcheggio preveda una superficie a verde o comunque permeabile.
4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le attività di agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). In tali casi non trova applicazione il requisito minimo della terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.>>.

18.
Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

19. All' articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis le parole << al capo II della legge regionale n. 21/2015 , >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , >>;

b)
dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:
<<3 quater. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quinquies.>>;

c)
il comma 6 è abrogato.

20. All' articolo 62 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'ultimo periodo del comma 1 le parole << del capo VII >> sono sostituite dalle seguenti: << dei capi V e VII >>;

b)
al comma 2 dopo le parole << previsti dagli strumenti urbanistici comunali >> sono aggiunte le seguenti: << o delle misure straordinarie del capo VII per gli interventi ammessi nel corso della loro vigenza >>;

c)
all'ultimo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e può essere utilizzata, nell'ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare >>.

Art. 7
1.
Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), dopo le parole << adeguatamente aerata >> sono aggiunte le seguenti: << o adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia >>.

Art. 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole << interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti >> sono inserite le seguenti: << all'acquisto, alla nuova costruzione, >>.

Capo III
 Razionalizzazione in materia ambientale
Art. 9
  (Modifiche alla legge regionale 11/2015 )
1.
Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 11/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:
a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;
b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).
1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.>>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11/2015 le parole << 20 metri cubi >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 metri cubi >>.

4.
Al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 11/2015 le parole << 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>.

Art. 10
1. All' articolo 37 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << aree di cava autorizzate >> sono inserite le seguenti: << comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda >>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.>>.

Art. 11
1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << con un provvedimento di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, >> sono soppresse;

b)
dopo le parole << dell'autorizzazione all'attività estrattiva >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016 , era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva >>.

Art. 12
1.
Al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole << L'OSMER può svolgere >> sono inserite le seguenti: << il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché >>.

Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 34/2017 )
1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole << all'articolo 17 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 >>;

b)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
<<a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 12 dopo la parola << sezioni >> è aggiunta la seguente: << autonome >>;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << , di seguito denominato Piano, >> sono sostituite dalle seguenti: << o delle sezioni autonome del Piano, di seguito denominati Piano, >>;

2)
al comma 2 dopo le parole << e della sintesi non tecnica, >> sono inserite le seguenti: << qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , >>;

e)
dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).>>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).>>;

g)
al comma 4 dell'articolo 26 dopo le parole << di cui all'articolo 28, comma 8, >> sono inserite le seguenti: << nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche, >>;

h)
i commi 3 e 3 bis dell'articolo 27 sono abrogati;

i)
dopo il comma 6 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.>>.

Art. 14
1.
Al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2017), le parole << di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << di veicoli a benzina o a gasolio, di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 >>.

Art. 15
  (Modifiche alla legge regionale 5/2016 )
1.
Dopo la lettera h) del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è inserita la seguente:
<<h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;>>.

2.
Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2016 è aggiunta la seguente:
<<b bis) alle attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti.>>.

Art. 16
  (Modifiche alla legge regionale 16/2009 )
1. All' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << i Comuni adottano >> sono inserite le seguenti: << o approvano >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << in sede di adozione >> sono inserite le seguenti: << o di approvazione >>;

c)
al comma 4 le parole << dal professionista estensore dei relativi progetti di piano >> sono sostituite dalle seguenti: << da un tecnico laureato abilitato >>;

d)
al comma 5 dopo le parole << i Comuni adottano >> sono inserite le seguenti: << o approvano >>.

2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell' articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009 , della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.>>.

Capo IV
 Norme urgenti in materia di lavori pubblici
Art. 17
  (Modifiche alla legge regionale 14/2002 )
1.
Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole << stazioni appaltanti >> sono inserite le seguenti: << , escluso il Presidente >>.

2.
Al comma 1 bis dell'articolo 44 della legge regionale 14/2002 le parole << anche in quiescenza, >> sono soppresse.

Art. 18
  (Introduzione del capo IX bis alla legge regionale 14/2002 )
1.
Nella legge regionale 14/2002 dopo l'articolo 51 bis è introdotto il seguente capo:
<<Capo IX bis
 Opere di competenza degli enti locali
Art. 51 ter
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)
1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.
5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
b) consorzi tra enti pubblici;
d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale.
6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:
a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all' articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all' articolo 4 del regio decreto 215/1933 ;
b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;
f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;
g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.
7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;
b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;
c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;
e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;
f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;
g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;
h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
12. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.
13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.>>.

Capo V
 Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente
Art. 19
 (Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente)
1. La procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti, ovvero utilizzando le procedure dell' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , come inserito dall'articolo 2.
2. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale, le cui procedure di formazione risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che prevedono l'applicazione delle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 21/2015 per l'aggiornamento e la revisione degli strumenti urbanistici medesimi, la procedura di formazione può essere definita sulla base delle norme previgenti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che modificano l'articolo 5, comma 1, lettere c) e o), della legge regionale 19/2009 , non trovano applicazione per le strutture di cui all' articolo 32 della legge regionale 21/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento di cui all' articolo 14, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83 , è aggiornato entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, previo parere della Commissione consiliare competente.
5. È fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di acque derivate a uso acquedottistico.
6. Sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al comma 5, le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso acquedottistico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , in materia di risorse idriche).
7. Le istanze di rinnovo dei riconoscimenti e delle concessioni preferenziali di cui all' articolo 49, comma 3, della legge regionale 11/2015 , sono presentate dall'1 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso allo sportello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.
8. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di trattamento dei rifiuti, già autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. sono soggette alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 058/2018.