LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 84
 (Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8, commi 39 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'acquisto di autoveicolo o automezzo da destinare alle finalità istituzionali del beneficiario. La domanda per la conferma del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.