LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 57
1.
Dopo il comma 25 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:
<<25 bis. Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa.
25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore.>>.

2. Ai sensi dell' articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 1, la domanda di finanziamento è presentata entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato organizzatore.