Art. 46
(Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)
1.
In sede di prima applicazione dell'
articolo 31 bis della legge regionale 21/2016
, come inserito dall'articolo 20, comma 7, e fino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:
a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;
b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;
c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall'intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;
d) altri elementi di connessione, legno o acciaio.
2.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015
, le domande presentate e ritenute ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.
3.
La violazione dell'obbligo di cui dall'
articolo 42, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016
, limitatamente alle pubblicazioni dei cataloghi in forma cartacea, non comporta per l'anno 2019 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 46, comma 4, della medesima legge regionale.
4.
I Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio (CAT) sono autorizzati a versare al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse non ancora trasferite e destinate alle domande di contributo di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29
(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
<<Disciplina organica del turismo>>), per il finanziamento delle istanze a valere sul medesimo
articolo 100 della legge regionale 29/2005
che saranno presentate e risulteranno ammissibili a finanziamento nell'esercizio 2019.
5.
Il personale di cui all'
articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21
(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), continua a svolgere tutte le attività inerenti la gestione liquidatoria del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e svolge quelle conseguenti la gestione medesima connesse alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso EZIT e delle relative controversie, presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, secondo le modalità concordate tra il Consorzio medesimo e il Comune di Trieste.
6.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, sesto comma, delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'
articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005
, approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 705, il CATT FVG è autorizzato a impiegare entro il 31 dicembre 2019 le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2017 per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'
articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005
, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate per le medesime finalità nell'esercizio 2018 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili, in base alla relativa graduatoria approvata nell'anno medesimo.
7.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della
legge regionale 10 novembre 2017, n. 37
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell'
articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 3/2024