1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal
decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35
, e dal
decreto legge 11 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'
articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere maggiormente efficaci le misure di semplificazione vigenti, anche in termini di celerità e chiarezza applicativa.