LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Capo II
 Norme urgenti per gli enti locali
Art. 86
 (Conferma di contributo al Comune di Udine)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Udine, il contributo già concesso alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine ai sensi dell' articolo 2, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con decreto n. 2995/PROTUR del 27 luglio 2018 del Direttore del competente servizio della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, per supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel Comune di Udine.
2. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 1 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.
Art. 87
 (Conferma di contributo al Comune di Manzano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Manzano il contributo di 487.500 euro, convertito ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e destinato, con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 129, all'intervento denominato "Realizzazione del centro di catalogazione e di ricerca sul distretto della sedia sito in via Sottomonte", ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori da ultimo prorogati, di aggiudicazione e di inizio lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2018, n. 1971.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Manzano presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
Art. 88
 (Devoluzione di contributo al Comune di Varmo)
1. Al fine di soddisfare le nuove esigenze rappresentate dal Comune di Varmo è autorizzata la devoluzione del contributo concesso per la "Ristrutturazione ed ampliamento ex-scuola elementare Pacifico Valussi di Romans di Varmo" con decreto n. 5960 del 29 novembre 2016, per il diverso intervento riguardante l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento Villa Giacomini ed ex scuole elementari ad uso socio-culturale 2° lotto" con la medesima finalità di centro di aggregazione giovanile.
2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Art. 89
 (Assegnazioni straordinarie ai Comuni di Moraro e Montenars)
1. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Moraro, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 40.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
2. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Montenars, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 30.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
Art. 90
 (Conferma di contributo al Comune di Sacile)
1. Per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della nuova scuola di S. Odorico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile:
a) il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali, Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 3058/CULT del 28 settembre 2007 per la realizzazione dell'intervento di restauro e adeguamento normativo di Palazzo Ettoreo 1° lotto;
b) il contributo ventennale costante di 48.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. 6256/PMT del 15 novembre 2013, per lavori di valorizzazione della frazione di S. Odorico, 2° lotto.
2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia scolastica.
3. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera a), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 350.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 950.000 euro, suddivisi in ragione di 48.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031, e di 336.000 euro per l'anno 2019, quale somma reimputata con decreto del Ragioniere generale n. 407/FIN del 21 febbraio 2019 ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Le riallocazioni disposte dai commi 4 e 5 per le annualità successive al 2021 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 91
  (Modifica alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 concernente un intervento nel Comune di Drenchia)
1. Alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N.
I
N
T
E
R
V
E
N
T
O
DescrizioneMissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
119Riqualificazione del Rifugio Solarie - Comune di Drenchia712Direzione generale


Art. 92
  (Modifica all' articolo 10 della legge regionale 29/2018 in materia di coordinamento della finanza pubblica)
1.
I commi 98 e 99 dell' articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.