LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
  (Modifiche alla legge regionale 11/2015 )
1.
Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 >>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 11/2015 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:
a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;
b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).
1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.>>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11/2015 le parole << 20 metri cubi >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 metri cubi >>.

4.
Al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 11/2015 le parole << 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2025 >>.