LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 67
  (Disposizioni concernenti l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province e modifiche all' articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 )
1.
Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all'effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle soppresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite, la Regione è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all' articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, fatte salve le azioni di recupero nei confronti dei soggetti destinatari dei beni medesimi.

2. All' articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << degli archivi, >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << degli archivi, >> sono soppresse.