LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 35
  (Criteri per il pagamento delle somme di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016 )
1. Il pagamento di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), può avvenire in forma rateizzata secondo le seguenti modalità:
a) gli interessati richiedono la rateizzazione entro il 31 gennaio 2020;
b) il periodo di rateizzazione è pari a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro;
c) il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale;
d) l'importo della singola rata si calcola applicando all'importo dovuto l'ammortamento a rate costanti secondo il metodo "alla francese", con tasso di interesse pari a quello legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) la rateizzazione è disposta con decreto del Direttore del servizio competente, ove viene individuato l'importo della rata e la prima scadenza;
f) in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.