LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 5/2007 )
1.
Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2007 dopo le parole << Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici >> sono inserite le seguenti: << di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati >>.

2.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: << Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale. >>.

3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Sino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall'entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ).>>.

4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.>>.

5. All' articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 63 sexies >>;

b)
al punto 2) della lettera b) del comma 7 le parole << al capo II della legge regionale n. 21/2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 63 sexies >>;

c)
al comma 20 le parole << del capo II della legge regionale n. 21/2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 63 sexies >>;

d)
al comma 22 le parole << del capo II della legge regionale n. 21/2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 63 sexies >>.

6. All' articolo 63 quater della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

7. All' articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore >> sono aggiunte le seguenti: << , secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale >>;

b)
al comma 3 le parole << al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 63 sexies >>;

c)
al comma 3 le parole << dei commi 6 e 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61 >>;

d)
al comma 3 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: << Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante. >>;

e)
al comma 4 le parole << e di progetto >> sono soppresse;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;
b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;
c) per le aree industriali:
1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per I'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);
2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 ;
d) per le aree commerciali:
1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura;
2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.>>;

g)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:
a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;
b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.>>;

h)
il comma 7 è abrogato.