LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 7/2003 )
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), è aggiunta la seguente:
<<c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.>>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.>>.

3.
Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003 dopo le parole << dodici volte all'anno >> sono aggiunte le seguenti: << nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente >>.

4. All' articolo 6 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b)
dopo la lettera d) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;
d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.>>.