LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 27
 (Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 bis
 (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, fino a un massimo dell'80 per cento della superficie del lotto;
b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;
c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.
Art. 12 ter
 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)
1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.>>.

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001 , come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).