LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 25
 (Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;
b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;
c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;
d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;
e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.
(1)
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione procede con il coordinamento delle discipline di settore e degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali prevedendo l'integrazione delle strutture di cui al presente articolo con:
a) la gestione dei prati stabili e dell'ambiente in generale relativamente alle aviosuperfici;
b) il recupero delle infrastrutture militari e demaniali dismesse;
c) lo sviluppo di attività culturali e sportive negli aeroporti come attrazione per il turismo nazionale ed estero.
3. la Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/2020