LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 19
 (Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente)
1. La procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti, ovvero utilizzando le procedure dell' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , come inserito dall'articolo 2.
2. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale, le cui procedure di formazione risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che prevedono l'applicazione delle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 21/2015 per l'aggiornamento e la revisione degli strumenti urbanistici medesimi, la procedura di formazione può essere definita sulla base delle norme previgenti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che modificano l'articolo 5, comma 1, lettere c) e o), della legge regionale 19/2009 , non trovano applicazione per le strutture di cui all' articolo 32 della legge regionale 21/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento di cui all' articolo 14, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83 , è aggiornato entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, previo parere della Commissione consiliare competente.
5. È fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di acque derivate a uso acquedottistico.
6. Sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al comma 5, le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso acquedottistico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , in materia di risorse idriche).
7. Le istanze di rinnovo dei riconoscimenti e delle concessioni preferenziali di cui all' articolo 49, comma 3, della legge regionale 11/2015 , sono presentate dall'1 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso allo sportello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.
8. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di trattamento dei rifiuti, già autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. sono soggette alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 058/2018.