LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4

Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  14/03/2019
Materia:
110.05 - Elezioni
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 6
 (Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)
1.
Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole << 31 marzo 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 marzo 2020 >>.

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono prorogati al 30 settembre 2020.
3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2009 , sono prorogati al 31 marzo 2021.
4.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>.

5.  
( ABROGATO )
(2)
6.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.
2Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, lettera s), L. R. 5/2021