LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4

Modifiche alla legge regionale 19/2013 , concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015 , concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018 , concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996 , concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  14/03/2019
Materia:
110.05 - Elezioni
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 11.080.000 euro, suddivisa in ragione di:
a) 1.530.000 euro per l'anno 2019, 5.360.000 euro per l'anno 2020, 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
b) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
c) 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per:
a) 1.430.000 euro per l'anno 2019, 3.460.000 euro per l'anno 2020, 2.090.000 euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
b) 100.000 euro per l'anno 2019, 1.900.000 euro per l'anno 2020, un milione di euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
c) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
d) 500.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalità di cui all' articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.