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Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25

Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.

TESTO VIGENTE dal 03/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate per 7.390.752.259,95 euro e autorizzate spese per 7.390.752.259,95 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate per 6.395.711.664,41 euro e autorizzate spese per 6.395.711.664,41 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 6.252.229.395 euro e autorizzate spese per 6.252.229.395 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);
f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;
i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;
k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;
l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;
m) la nota integrativa con i relativi allegati.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2020.