LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:
<<2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014 , come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per l'esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
4. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5.
Dopo l' articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 30 ter
 (Sostegno delle imprese culturali e creative)
1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.
3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 30 ter della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 5, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
7. Per l'esercizio 2020 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
8. Alle finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese di missione dei soggetti designati o nominati, su propria proposta, dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome quali propri rappresentanti in commissioni, comitati, consigli, collegi o altri organismi di rilevanza nazionale in materia di cultura e sport. Il rimborso è ammissibile qualora non vi provveda l'organismo stesso o il soggetto che lo ha costituito ed è riconosciuto nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
10. Per le finalità di cui comma 9 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
11.
Dopo l' articolo 26 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 26 bis
 (Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")
1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, è istituito il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.>>.

12. Per le finalità di cui all' articolo 26 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 11, è destinata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
13. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Ecomusei)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.
2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.
3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:
a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;
b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;
c) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;
d) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali.>>;

b)
dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 12.1
 (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
3. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:
a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;
b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
c) della presenza di enti locali singoli o associati;
d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;
e) dell'allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;
f) dell'esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;
h) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS, con i quali vi è stretta interazione.
Art. 12.2
 (Denominazione e marchio)
1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.
2. Gli Ecomusei comunicano alla Regione la denominazione e il marchio. Tale marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo, che lo tutela nelle forme consentite.
Art. 12.3
 (Contributi nel settore ecomuseale)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i termini, i criteri, le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi per l'accesso ai contributi medesimi.>>.

14. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015 , come inseriti dal comma 13, gli Ecomusei già riconosciuti ai sensi della legge regionale 10/2006 mantengono tale riconoscimento.
15.
La legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. I procedimenti contributivi avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
17. In via transitoria, per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo.
19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:
a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;
b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;
c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.
(6)
21. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015 , come inseriti dal comma 13, è destinata la spesa complessiva di 660.000 euro, in ragione di 330.000 euro per ciascun anno 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
23.
Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 è sostituito dal seguente:
<<5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell' articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000 , tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

24. Agli oneri derivanti dall' articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015 , come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
25.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 16/2014 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

26. Agli oneri derivanti dal comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 16/2014 , come aggiunto dal comma 25, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
27. Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste e dell'insediamento dei nuovi organi, per le finalità di cui all' articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro annui.
28. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 27 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2020 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.
29. Fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 28 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall' articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014 , già prorogata ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.610.000 euro, suddivisa in ragione di 870.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
31.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. La Regione assicura ai musei che fanno parte del MESS contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per gli oneri relativi alle attività di gestione e funzionamento dei musei medesimi.
5 ter. I contributi di cui ai commi 5 e 5 bis sono ripartiti tra i musei aderenti al MESS sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 2.>>.

32. Per le finalità di cui al comma 5 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 , come inserito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 1.490.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per l'anno 2020 e 570.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
33.
Alla lettera a) del comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole << privati senza scopo di lucro >> sono aggiunte le seguenti: << o da società cooperative >>.

34. L' articolo 7, comma 22, lettera a), della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 33, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 7, comma 29, della legge regionale 13/2019 .
35. Alle finalità di cui all' articolo 7, comma 22, lettera a), della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
36.
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
 (Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)
1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.>>.

37. Per le finalità di cui all' articolo 29 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 36, è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
38. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola << straordinario >> è soppressa;

b)
dopo le parole << sino all'importo massimo >> è inserita la seguente: << annuo >>.

39. Per le finalità di cui all' articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018 , come modificato dal comma 38, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
40. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 10/2020
2Comma 18 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3Comma 19 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4Comma 20 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
5Comma 20 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6Comma 20 ter aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020