LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni e agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016.
2. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 1 e di rendicontazione della spesa, nonché i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.
3. I Comuni e gli enti pubblici presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
6. In attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres., del 18 febbraio 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso, a favore delle microimprese, come definite dall'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno la sede operativa sul territorio regionale.
7. Con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di rendicontazione della spesa.
8. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
9. Le imprese di cui al comma 6 presentano le domande di assegnazione dei contributi alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 7.
10. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
12. Per le finalità di cui al comma 6, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 8, rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni sottoscrittori del Protocollo concernente il progetto pilota "aMare FVG" a sostegno degli oneri derivanti dalle attività di raccolta e di trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, realizzate nell'ambito del progetto pilota medesimo.
14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
16. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell'aria promuovendo la mobilità sostenibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore del servizio di trasporto pubblico regionale un contributo per la realizzazione di ulteriori iniziative finalizzate a favorire l'intermodalità del trasporto di biciclette su mezzi di trasporto dedicati e su carrelli a rimorchio attrezzati per il trasporto di biciclette.
17. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata di una relazione illustrativa del progetto sperimentale e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Il contributo di cui al comma 16 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
20. Nelle more della definizione dei piani di cui all' articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e al fine di prevenire danni all'incolumità delle persone e alle cose, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la delocalizzazione di abitazioni private ai sensi del medesimo articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 .
21. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per la delocalizzazione delle abitazioni private che alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) siano situate in aree perimetrate a rischio molto elevato R4 ai sensi del vigente PAI o in aree di attenzione come delimitate con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale;
b) siano oggetto di un'ordinanza contingibile e urgente di sgombero e di demolizione dell'edificio emessa dal Sindaco del Comune sul cui territorio è localizzato l'immobile o di un decreto di Protezione civile ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
22. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 20:
a) la delocalizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso Comune sul cui territorio è situato l'immobile da delocalizzare e in una zona urbanistica omogenea a quella dove è situato l'immobile da delocalizzare e classificata in area non a rischio dal vigente PAI;
b) il nuovo immobile deve avere la medesima categoria catastale dell'immobile da delocalizzare;
c) il soggetto richiedente il contributo deve assentire l'occupazione senza oneri da parte del Comune finalizzata alla demolizione dell'immobile da delocalizzare.
23. I contributi di cui al comma 20 sono concessi ai proprietari degli immobili soggetti a delocalizzazione, fino all'importo massimo di 150.000 euro comprensivo delle spese necessarie alla demolizione e sono quantificati, con riferimento alla media dei prezzi di mercato relativi alle più recenti compravendite di immobili nella zona di ricollocazione, nelle seguenti misure:
a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino al 75 per cento delle spese di acquisto, di recupero o di nuova costruzione di unità abitative aventi una superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile da delocalizzare e, comunque, non superiore a 120 metri quadrati, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate;
b) per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, fino al 50 per cento delle spese di acquisto, di recupero o di nuova costruzione di unità abitative aventi una superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile da delocalizzare e, comunque, non superiore a 120 metri quadrati, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate.
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24. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente, da pubblicarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 20.
25. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 20 è disposta l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell' articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 , della proprietà del terreno sul quale insisteva l'immobile delocalizzato. L'erogazione del contributo è disposta previa stipula dell'atto di cessione a titolo gratuito del terreno sul quale insisteva l'immobile delocalizzato.
26. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
27. Nelle more del ripristino e della completa funzionalità della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale di Caffaro di Torviscosa in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 28 ottobre 2020 con il Ministero della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione del danno ambientale e alla gestione delle emergenze ambientali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione effettuati dalle infrastrutture a servizio degli agglomerati afferenti al bacino di Cervignano e sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente. A tal fine l'AUSIR provvede, nei limiti del finanziamento regionale, al pagamento delle fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente e intestate a Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria.
28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
29. Qualora il gestore del servizio idrico integrato recuperi, anche parzialmente, dal Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria gli importi percepiti a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione ai sensi del comma 27, è tenuto a corrispondere tali somme all'AUSIR che provvede al versamento delle stesse a favore dell'Amministrazione regionale.
30. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
32.
Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è sostituito dal seguente:
<<4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.>>.

33.
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Ripartizione del gettito del tributo speciale)
1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è ripartito nel modo seguente:
a) una quota pari al 60 per cento del gettito è destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza di tali installazioni;
b) una quota pari al 40 per cento del gettito è destinata al Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:
a) i Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;
b) i Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza delle installazioni di cui alla lettera a);
c) le modalità di ripartizione della quota di cui al comma 1, lettera a), spettante a ciascun Comune.
3. La Regione trasferisce ai Comuni la quota di gettito determinata ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.>>.

34. Per le finalità di cui all' articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/1997 , come inserito dal comma 33, è destinata la spesa complessiva di 1.080.000 euro, suddivisa in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
35. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è abrogata dall'1 gennaio 2021.
36. Dall'1 gennaio 2021 la Regione provvede al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
36 bis. La corresponsione del contributo di cui all' articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 , posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.
36 ter. I procedimenti sanzionatori conseguenti alle attività di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, pendenti al 31 dicembre 2020, rimangono di competenza dei Comuni che hanno avviato tali procedimenti.
37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 36 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
38. Per le finalità di cui al comma 36 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
39. Le tariffe per i contributi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici di cui all' articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ), riscosse da U.C.I.T. s.r.l. in qualità di agente contabile della Regione, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
40. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
41. All' articolo 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali) >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione e gli enti regionali derivano l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.>>.

42.
Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 11/2015 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all'importo minimo di 12 euro.>>.

43.
Il comma 14 dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:
<<14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, nei casi di superamento della portata media o massima stabilita nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, verificata alla scadenza della concessione o a seguito di istanza di variante, comporta l'obbligo, a carico del concessionario, della corresponsione dell'integrazione del canone annuo di concessione determinato sulla base della tariffa vigente al momento dell'accertamento e per l'intera durata della stessa.>>.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, dei servizi di durata quinquennale aventi ad oggetto:
a) il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici in sostituzione dei veicoli a benzina o a gasolio attualmente in uso ai seguenti soggetti: Regione, enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste, IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, Consorzi di bonifica, Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste Airport, Area Science Park, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Udine, Friuli Venezia Giulia Strade;
b) l'utilizzo e la gestione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici noleggiati;
c) la fornitura della piattaforma informatica di gestione del parco macchine in dotazione.
(4)
45. AI fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e gli Enti di cui al comma 44, lettera a), che aderiscono all'iniziativa è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale.
46. A parziale sollievo degli oneri di cui al comma 44 gli Enti che sottoscrivono la convenzione di cui al comma 45 versano annualmente alla Regione, con le modalità indicate dalla convenzione stessa, un importo corrispondente al costo annuo di gestione dei rispettivi veicoli dismessi e sostituiti da quelli elettrici.
47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 46, pari a 1.360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 20.500.000 euro, suddivisa in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
49. Gli oneri e i proventi disposti dai commi 47 e 48 per le annualità successive al 2022 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi e sono accertati e riscossi nei corrispondenti Titoli e Tipologie.
50. All' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 32 è sostituito dal seguente:
<<32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli individuate dal regolamento di cui al comma 33.>>;

b)
il comma 32 ter è abrogato;

c)
al comma 33 dopo le parole << sono definiti >> sono inserite le seguenti: << le tipologie di veicoli di cui al comma 32, >>.

51. Con regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo del singolo contributo di cui all' articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017 , i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del motoveicolo e l'acquisto del nuovo.
52. Con il regolamento di cui al comma 51 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all' articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017 , nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
53. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell' articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 45/2017 e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
54. Per le finalità previste dal comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
55. Per le finalità di cui al comma 50, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 53 rimesse alle Camere di commercio, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia", contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) riferito al proprio territorio.
57. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 56, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
58. I Comuni presentano la domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 57.
59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla D di cui al comma 66.
60.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), dopo le parole << della Rete >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché le misure di sostegno agli enti donatori regionali di cui al comma 1 >>.

61. Al fine di assicurare il risparmio idrico, nonché la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva, in modo da limitare significativamente anche l'impatto ambientale e permettere un risparmio energetico adeguando l'illuminazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi a sostegno di spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.
62. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
63. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
64. Per l'ottenimento della sovvenzione i beneficiari di cui al comma 62, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
65. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 50.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.
66. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 35 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Parole sostituite al comma 36 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Comma 36 bis aggiunto da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 44 da art. 4, comma 5, L. R. 22/2020
5Comma 36 ter aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 23 da art. 4, comma 38, L. R. 13/2021
7Comma 27 sostituito da art. 112, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
8Comma 29 sostituito da art. 112, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
9Parole aggiunte al comma 61 da art. 4, comma 13, lettera a), L. R. 13/2022
10Parole aggiunte al comma 61 da art. 4, comma 13, lettera b), L. R. 13/2022