LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. Al fine di dare attuazione al progetto interregionale "Alto Adriatico 2020-2021" oggetto di accordo di collaborazione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione turistica del prodotto turistico balneare "Alto Adriatico", l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di PromoTurismoFVG, le azioni di sviluppo e di promozione previste dal piano delle attività allegate all'accordo medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascun degli anni dal 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
3. Al fine di promuovere e di rafforzare l'interesse sui diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG- Sustainable Developement Goals), favorendo la nascita di progettualità sul tema della sostenibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare il progetto "I favolosi ONU 17" consistente nella realizzazione di un percorso di turismo culturale caratterizzato da installazioni e opere permanenti di artisti contemporanei di fama mondiale, avvalendosi di PromoTurismoFVG quale soggetto autorizzato ad accompagnare il processo di avvio del progetto e a sostenere operativamente i soggetti coinvolti nella sua organizzazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2020 e 650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinate al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.
6. Il finanziamento di cui al comma 5 è concesso a seguito della rinuncia da parte del Consorzio di sviluppo economico del Friuli ai contributi concessi con decreti n. 4106/PROD/POLEC-3/99-572 del 18 novembre 2005 e n. 3758/PROD/POLEC/3/99/664 del 28 novembre 2008 e della presentazione della domanda da parte del Consorzio medesimo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 .
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 643.750 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
9.  
( ABROGATO )
(3)
10.  
( ABROGATO )
(4)
11.  
( ABROGATO )
(5)
12.  
( ABROGATO )
(6)
13. All' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 sexies è inserito il seguente:
<<2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.>>;

b)
al comma 2 septies le parole << al comma 2 sexies >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 >>;

c)
il comma 2 octies è sostituito dal seguente:
<<2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.>>.

14. Per le finalità previste dall' articolo 15, comma 2 sexies.1, della legge regionale 3/2015 , come inserito dal comma 13, lettera a), è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
15. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 15, comma 2 octies, della legge regionale 3/2015 , come sostituito dal comma 13, lettera c), riferito al cluster di cui al medesimo all'articolo 15, comma 2, si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 0183 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell' articolo 15, comma 2 sexies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ).
16.
Al comma 36 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole << di cui all'articolo 15, commi 2, 2 bis.1, >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 15, commi 2 bis.1, >> e dopo le parole << attività produttive, >> sono inserite le seguenti: << e, con riferimento al cluster di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015 , dell'Assessore competente in materia agroalimentare, >>.

17. Per le finalità di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge regionale 37/2017 , come modificato dal comma 16, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
18. L'Amministrazione regionale, al fine di non gravare sulle risorse destinate al finanziamento degli interventi agevolati a favore delle imprese, trasferisce annualmente al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi e alle Sezioni nel suo ambito istituite, le risorse finanziarie relative al compenso dovuto al soggetto fornitore in conformità alle convenzioni di cui all' articolo 98, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e di cui all' articolo 2, comma 17, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
19. Per le finalità previste dal comma 18, è destinata la spesa complessiva di 3.016.058,40 euro, suddivisa in ragione di 1.005.352,80 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
(1)
22.  
( ABROGATO )
(8)
23.  
( ABROGATO )
(9)
24. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Comma 21 abrogato da art. 7, comma 36, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 20 da art. 2, comma 39, L. R. 12/2025
3Comma 9 abrogato da art. 141, comma 2, lettera gg), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
4Comma 10 abrogato da art. 141, comma 2, lettera gg), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
5Comma 11 abrogato da art. 141, comma 2, lettera gg), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
6Comma 12 abrogato da art. 141, comma 2, lettera gg), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
7Comma 20 abrogato da art. 141, comma 2, lettera gg), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
8Comma 22 abrogato da art. 141, comma 2, lettera gg), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
9Comma 23 abrogato da art. 141, comma 2, lettera gg), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.