LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 11
 (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)
1. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato;

b)
dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
<<3 bis. In assenza del piano economico-finanziario le concessioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di sei anni>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
<<b bis) le concessioni di beni del demanio marittimo regionale rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).>>.

2.
Dopo la lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserita la seguente:
<<a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020 un contributo straordinario al Comune di Gorizia a sostegno degli oneri derivanti dagli interventi di messa in sicurezza dell'immobile sede della Questura trasferito in proprietà al Comune a seguito della chiusura della Provincia, denominato "Palazzo degli Stati Provinciali" in piazza Cavour.
4. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione del contributo è subordinata all'intavolazione, trascrizione immobiliare e voltura catastale dell'immobile a nome del Comune di Gorizia, a cura e spese dello stesso.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 6.
6. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.