Art. 8
(Salute e politiche sociali)
3.
Al
comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola <<
inseriti
>> è sostituita dalle seguenti: <<
ai fini dell'inserimento
>>;
b)
le parole <<
e nell'elenco annuale degli investimenti approvati
>> sono soppresse.
4.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20
(Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:
<<7 bis.
Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres.
Regolamento ai sensi della
legge regionale 20/12
<<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.>>.
5.
Alla
legge regionale 20/2012
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 prima della parola <<
rispettare
>> sono aggiunte le seguenti: <<
impedire la fuga in relazione alla specie e
>>;
b)
la lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 4 è soppressa;
c)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole <<
comma 2
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, lettere a), b), c), d), e), g), h), i)
>>;
d)
la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:
<<c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);>>.
8.
Alla
legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20
(Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<2 bis.
Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
(Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).>>;
b)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
(Vincolo di destinazione e di non alienazione per le imprese beneficiarie di incentivi)
2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.
3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.>>.
9.
Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di semplificazione e di razionalizzazione al sistema di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale disciplinato dalla
legge regionale 20/2006
e dell'aggiornamento del relativo regolamento di attuazione, per l'anno 2020 la seguente documentazione è presentata dal 3 febbraio 2020 al 31 marzo 2020:
b)
domande di contributo relative alle iniziative di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge regionale 20/2006
;
c)
dichiarazioni in ordine al mantenimento degli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15 e 17 della
legge regionale 20/2006
.
10.
I termini di cui al comma 9 possono essere differiti per le medesime motivazioni con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito internet regionale nella pagina dedicata alle misure di sostegno e incentivazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge regionale 20/2006
.
11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9, per l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio, ancorché sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
13. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento del processo di accreditamento, le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano o prorogano per l'anno 2025 le convenzioni già in essere nell'anno 2024 con le strutture residenziali e i servizi semiresidenziali per anziani per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.
14. Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura.
16.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il contributo già concesso con decreto n. 1911/SPS del 29 novembre 2018 all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 9, commi da 28 a 30, della
legge regionale 6 novembre 2018, n. 25
(Disposizioni finanziarie intersettoriali), interamente già erogato, per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire ad attività dell'azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'ospedale di Tolmezzo.
17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma è fissato il termine di rendicontazione del contributo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Parole soppresse al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 7, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
12Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.