LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/01/2020
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Funzione pubblica)
1.
Al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole: << e all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni >> sono soppresse.

2.
Al primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole: << presso gli Uffici stampa e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale >> sono soppresse.

3. All' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono abrogati;

b)
al comma 4 le parole: << Dirigente dell'ufficio di cui all' articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << Presidente della Regione >>.

4.
Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa <<Regione Cronache>> (ARC) e dalle strutture direzionali della Presidenza medesima competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.>>.

5. All' articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:
a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso;
e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.>>;

b)
al comma 16 le parole: << aventi natura occasionale o coordinata e continuativa >> sono soppresse;

c)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall' articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall' articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>;

d)
il comma 21 è abrogato;

e)
al comma 22 il numero << 21 >> è sostituito dal seguente: << 20 >>.

6.
Nel secondo periodo del comma 20 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << di cinque anni >> sono sostituite dalle seguenti: << di sei anni >>.

7.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole << Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 >>.

8.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), è abrogato.

9. Alla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I Protocolli di cui al comma 1 possono prevedere che gli Uffici giudiziari regionali si avvalgano della attività di formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della Regione sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente.>>.

10. All' articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 73 le parole << , quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << alle dipendenze della struttura direzionale >>;

b)
il comma 75 è sostituito dal seguente:
<<75. L'organico dell'Ufficio è costituito da personale regionale assegnato secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.>>.

11.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole << e 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << , 2018 e 2019 >>.

12.
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole << di cui alla lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti:<< che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico >>.

13. Al comma 19 dell'articolo 56 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo le parole << e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente, >> sono sostituite dalle seguenti:<< ,2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente, >>;

b)
al secondo periodo le parole:<< e 2019 >> sono sostituite dalle seguenti:<< , 2019 e 2020 >>.

14. In relazione al permanere delle esigenze di cui all' articolo 78, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), il comma medesimo si applica anche ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2020.
15. Per le finalità di cui all' articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.
16. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.
17. Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.