LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/01/2020
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:
a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina statale vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;
b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 59;
c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Mereto di Tomba il contributo già concesso con decreto n. 5040, del 24 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e interamente erogato a seguito della conversione operata ai sensi della legge regionale 7 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 19/2013 concernenti gli enti locali), con decreto n. 4035, del 15 giugno 2017, per i lavori di costruzione di una pista ciclabile che colleghi gli abitati di San Marco e di Tomba verso il condiviso cimitero, a completamento di un più ampio contesto progettuale di area vasta che si andrà a realizzare.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Mereto di Tomba inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Camera di commercio di Pordenone Udine il contributo già concesso alla Camera di commercio di Udine con decreto n. 3472, del 26 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 5, commi da 14 a 16, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 , (Legge di stabilità 2018), con riferimento a consulenze di marketing strategico, spese tecniche e progettazione finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Udine.
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente beneficiario inoltra istanza corredata di un quadro economico. Con il provvedimento di conferma è fissato il nuovo termine di rendicontazione dell'incentivo.
6.
Dopo il comma 26 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono inseriti i seguenti:
<<26 bis. Con riferimento agli incentivi concessi ai sensi del comma 26 il vincolo di destinazione stabilito dall' articolo 32 della legge regionale 7/2000 è limitato alla durata di due anni dall'erogazione del contributo.
26 ter. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2020 sono in ogni caso archiviate.>>.

7. In considerazione dell'esigenza di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, le risorse già concesse al Comune di Trieste con i decreti del Direttore del servizio edilizia n. 3954, dell'1 dicembre 2015, e n. 8570 del 15 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, commi 16 e 19 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono confermate in forma di contributi in conto capitale per la riqualificazione diretta dell'immobile, come individuato nei provvedimenti di concessione, a sostegno di finalità pubbliche di interesse sociale nel settore dell'edilizia residenziale.
8. I contributi di cui al comma 7 sono riconosciuti nel limite massimo della spesa per la riqualificazione dell'immobile. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti in attuazione dell' articolo 9, comma 16, della legge regionale 27/2014 , preliminari all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista.
9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale un'istanza di conferma dei finanziamenti concessi, corredata dell'evidenza delle spese già sostenute preliminarmente all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista e di una relazione tecnica con preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato dell'intervento da realizzare.
10. Il decreto di conferma dei finanziamenti dispone le modalità di erogazione al Comune e fissa i termini di presentazione del progetto definitivo, di inizio e fine lavori e di rendicontazione della spesa, in osservanza degli articoli 56, 57, 62 e 64 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
11.
I commi 19 ter e 19 quater dell' articolo 9 della legge regionale 27/2014 sono abrogati.

12. Le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno nel pagamento dei canoni di locazione previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), sono ripartiti tra i Comuni sulla base del fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 con le modalità vigenti alla data del trasferimento statale e per importi per singolo Comune non inferiori a 50 euro ciascuno.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare in via definitiva il finanziamento già concesso con il decreto n. 3381, del 19 luglio 2018, e interamente erogato, in attuazione dell'articolo 5, commi dal 29 al 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e delle successive variazioni tabellari disposte con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e con legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i lavori di messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile nella frazione di Rizzolo del Comune di Reana del Rojale, comprensivi delle opere di completamento resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori principali, a causa dell'inadeguatezza delle fondazioni esistenti.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons il contributo già concesso con decreto n. 3388, del 20 luglio 2018, per lavori di miglioramento sismico della scuola materna ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005 , per procedere invece con i lavori di ristrutturazione con adeguamento a norma e abbattimento delle barriere architettoniche dei locali di proprietà della parrocchia, insistenti nello stesso edificio, da destinare a centro di aggregazione giovanile.
15. Per le finalità di cui al comma 14, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons inoltra alla Direzione competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
16. Il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 7648/TERINF, del 20 ottobre 2017, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), può essere utilizzato anche per l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e funzionali alla messa in esercizio del fabbricato oggetto di ristrutturazione. Ad avvenuta realizzazione dell'opera, ed entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta il rendiconto della spesa sostenuta ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , anche con riguardo alle spese per arredi e attrezzature sopra indicati.