LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/01/2020
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo le parole << in materia di ambiente >> sono inserite le seguenti: << , previo nulla osta del Ministero della salute ai fini della verifica di conformità alla normativa di settore sul benessere animale, >>.

2. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dell'articolo 9 le parole << sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmesse ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee >> sono sostituite dalle seguenti: << sul sito istituzionale dedicato della Regione >>;

b)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitati tecnici)
1. Per le finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio speleologico possono essere istituiti, presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici.
2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e sono composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori di interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di volta in volta, assegnati al Comitato.
3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal Direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono previsti rimborsi e gettoni di presenza.>>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), i periodi << Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento. >> sono sostituiti dai seguenti: << Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta, a carico dell'AUSIR. Il Comitato è nominato dall'AUSIR sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. >>.

4. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione unica >> sono sostituite dalle seguenti: << al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7 >>;

b)
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;>>;

c)
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<<e bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 .>>.

5. All' articolo 33 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << pari al 20 per cento >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << pari al 10 per cento >> sono soppresse;

c)
al comma 4 le parole << pari al 20 per cento >> sono soppresse;

d)
al comma 5 le parole << pari al 50 per cento >> sono soppresse;

e)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4 e 5.>>.

6. All' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 15 dopo le parole << a favore di società e di associazioni >> è inserita la seguente: << sportive >>;

b)
al comma 17 le parole << entro il termine del 31 marzo di ogni anno, con le modalità indicate >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine e con le modalità indicati >>.

(6)
7. All' articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f) >> sono sostituite dalle seguenti: << degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), autorizzati ai sensi della presente legge >>;

b)
al comma 2 le parole << o del collaudo di cui al comma 6 >> sono soppresse;

c)
i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono abrogati.

8. L' articolo 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), si interpreta nel senso che, qualora gli interventi finanziati siano finalizzati all'allacciamento di utenze private o alla cessione, a titolo oneroso, dell'energia prodotta, i contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
9.  
( ABROGATO )
(1)
10. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera b) del comma 1 dopo le parole << per autotrazione >> sono aggiunte le seguenti: << anche con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione >>;

2)
alla lettera c) del comma 1 prima delle parole << all'applicazione >> sono inserite le seguenti: << alla vigilanza e >>;

3)
i commi 3, 4 e 7 sono abrogati;

b)
al comma 1 dell'articolo 10 la parola << settimanale >> è sostituita dalla seguente: << bisettimanale >>.

11.
Al comma 58 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole << in trent'anni >> sono sostituite dalle seguenti: << in cinquant'anni >>.

12.  
( ABROGATO )
(3)
13.  
( ABROGATO )
(4)
14.  
( ABROGATO )
(5)
15. Le disposizioni di cui all' articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 43/1990 , di cui all' articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990 , e di cui all' articolo 22 della legge regionale 43/1990 , come modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e 14, si applicano ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 23 e 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente abbia trasmesso all'autorità competente lo studio preliminare ambientale o l'istanza di VIA o l'istanza di proroga del provvedimento di VIA.
16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA, nonché per l'attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stesse, ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 .
17.  
( ABROGATO )
(2)
18. Ai sensi dell' articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 , per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , che recapitano in mare o in zone di foce, con riferimento ai parametri boro per il quale è fissato un limite di 10 mg/l, solfati e cloruri, non trovano applicazione i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 .
19.
Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:
<<11. Nei corsi d'acqua di montagna gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali interessate, individua le aree in cui per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.>>.

20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui all' articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale 11/2015 , si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide di cui all' articolo 21, comma 4, lettera c), della legge regionale 11/2015 , per i quali siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 11/2015 e abbiano ottenuto la concessione per l'esecuzione degli interventi, successivamente a tale data.
21. All' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 le parole << di un velocipede >> sono sostituite dalle seguenti: << di ciascun velocipede >>;

b)
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione, che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.>>;

c)
al comma 12 le parole << , e le risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività >> sono sostituite dalle seguenti: << ; con il medesimo regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa >>.

22.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola << due >> è sostituita dalla seguente: << tre >>.

23. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<1 ter. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita la circolazione delle motoslitte su percorsi specifici, individuati secondo le procedure di cui all'articolo 2, a condizione che gli stessi risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo ai limiti di utilizzo, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica.>>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
<<1 bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 ter, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.>>.

Note:
1Comma 9 abrogato da art. 7, comma 3, L. R. 6/2020
2Comma 17 abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 13/2020
3Comma 12 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
4Comma 13 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 14 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
6Comma 6 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi 15 e 17, L.R. 29/2018, a decorrere dall'1/1/2025.