LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/01/2020
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 34/1993 , perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune.>>.

2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 le parole << asseverato e >> sono soppresse;

b)
alla lettera c) del comma 2.1. dell'articolo 13 bis la parola << asseverato >> è soppressa;

c)
dopo il comma 2 dell'articolo 13 quater è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non sono soggette al pagamento del canone.>>.

3. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.>>.

b)
il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
<<2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento.>>.

4. Al fine di favorire la conclusione della procedura di liquidazione della società EXE SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gratuitamente alla medesima Società, gli spazi dalla stessa attualmente occupati presso Palazzo Antonini Belgrado di Udine, fino a intervenuta chiusura della procedura liquidatoria.