Art. 69
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) -Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), e comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, si provvede, relativamente alle spese correnti, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Per le finalità di cui all'articolo 40 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7.
Per le finalità di cui all'articolo 66 e all'articolo 27
della legge regionale 6/2006
, come sostituito dall'articolo 62, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 70
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2.
In particolare, entro il 31 dicembre 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale, anche alla luce dei risultati dell'attività di coordinamento e controllo effettuata dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute, ai sensi dell'
articolo 4, comma 4, della legge regionale 27/2018
, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene i risultati del processo di riorganizzazione rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento a:
a) andamento dei costi complessivi e dettagliati del sistema, in relazione all'ambito sanitario e sociosanitario;
b) stato di avanzamento dell'attuazione della presente legge, anche attraverso gli atti conseguenti previsti;
c) numero di atti di pianificazione e programmazione di cui al titolo IV, capo I, approvati e relativo grado di attuazione e raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito web del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in occasione delle attività di pianificazione e programmazione di cui al titolo IV, capo I.
Art. 72
(Disposizioni transitorie)
1.
Il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", nominati ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 27/2018
, ai fini di cui agli articoli 32 e 41 della
legge regionale 26/2015
, a garanzia della continuità dell'assistenza, approvano gli atti di programmazione aziendale sanitaria e sociosanitaria in relazione all'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla
legge regionale 27/2018
, sulla base di quanto stabilito dalle linee annuali per la gestione di cui all'articolo 50.
2. Fino al 31 dicembre 2019, gli atti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria sono adottati sulla base della previgente normativa.
3.
Per l'anno 2020 i direttori generali dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale recepiscono, entro il 10 gennaio 2020, la programmazione della gestione commissariale degli enti del Servizio sanitario regionale come stabilito dall'
articolo 11 della legge regionale 27/2018
.
4.
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ai fini del controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "
Bassa Friulana-Isontina
" e della soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. II direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ai fini del controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "
Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli
" e della soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.
5.
Le poste di credito e debito risultanti dagli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "
Bassa Friulana-Isontina
" sono trasferite nel bilancio dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.