LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

TITOLO III
 SANITÀ DIGITALE E SVILUPPO TECNOLOGICO
Art. 39
 (Informatizzazione del Servizio sanitario regionale)
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e dall' articolo 4 della legge regionale 27/2018 la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il supporto all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in particolare:
a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico degli enti del Servizio sanitario regionale per le attività istituzionali e, al fine di garantire un efficace flusso informativo e il miglioramento dei processi clinici e amministrativi, pianifica le azioni e gli interventi necessari a realizzare l'interoperabilità e l'integrazione del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR);
b) assicura l'attuazione delle azioni e degli interventi per la sanità digitale anche in relazione al programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all' articolo 3 della legge regionale 9/2011 .
1 bis. Per favorire l'attuazione delle finalità contenute nel titolo II, capo I, nonché l'organizzazione e lo scambio dei flussi informativi necessari al governo della rete dei servizi coinvolti nel processo di presa in carico integrata, i sistemi di cui al comma 1, lettera a), sono messi a disposizione anche dei soggetti privati autorizzati, dei soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti gestori dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali così come disciplinati dagli articoli 6, comma 1, lettere e), f), g), h), 18 e 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 40
 (Tecnologie sanitarie)
1. Ai fini di garantire condizioni di sicurezza e ammodernamento tecnologico e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la procedura di cui all' articolo 33, comma 2, lettera b), punto 3), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), si applica anche a specifiche tecnologie sanitarie individuate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le tecnologie di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 33, comma 5, della legge regionale 26/2015 , sono stabiliti gli standard di utilizzo o altri standard di riferimento.