1.
La presente legge, in coerenza con le finalità di cui alla
legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27
(Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e per la più ampia valorizzazione dei sistemi integrati di assistenza alla persona, persegue, in particolare:
a) la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare;
b) l'orientamento del Servizio sanitario regionale al governo della domanda ispirato all'appropriatezza, alla sicurezza delle cure e alla medicina di iniziativa;
c) l'equità e l'omogeneità di accesso all'assistenza assicurata dalle strutture sanitarie e sociosanitarie nell'ambito della libera scelta consapevole e responsabile delle persone;
d)
l'accrescimento della partecipazione consapevole delle persone ai corretti stili di vita e ai percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura, di terapia, di riabilitazione e di assistenza, anche attraverso forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
e) la realizzazione della rete dell'offerta dei servizi di assistenza nel riconoscimento del principio della sussidiarietà orizzontale;
f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria;
g) la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione di minori, anziani, persone con disabilità e la promozione di forme di domiciliarità innovative;
h) la promozione delle competenze e della formazione permanente delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con le linee di efficacia;
i) il coordinamento delle politiche sanitarie, ambientali e pianificatorie, al fine di raggiungere effettivi miglioramenti in termini di benessere e qualità della vita dei cittadini;
j) la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse;
k) l'equità in salute in modo da assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale;
l) lo sviluppo di un sistema salute integrato affinché la Regione Friuli Venezia Giulia possa diventare punto di riferimento nazionale e internazionale nell'attuare in modo innovativo la salute in tutte le politiche.