LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

TITOLO I
 OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1
 (Oggetto)
1. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, punto n. 16, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ( legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ), la presente legge definisce le norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonché in attuazione dei livelli essenziali di assistenza definiti ai sensi dell' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 , in coerenza agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera definiti ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e in coerenza al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 .
Art. 2
 (Finalità)
1. La presente legge, in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e per la più ampia valorizzazione dei sistemi integrati di assistenza alla persona, persegue, in particolare:
a) la valorizzazione della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare;
b) l'orientamento del Servizio sanitario regionale al governo della domanda ispirato all'appropriatezza, alla sicurezza delle cure e alla medicina di iniziativa;
c) l'equità e l'omogeneità di accesso all'assistenza assicurata dalle strutture sanitarie e sociosanitarie nell'ambito della libera scelta consapevole e responsabile delle persone;
d) l'accrescimento della partecipazione consapevole delle persone ai corretti stili di vita e ai percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura, di terapia, di riabilitazione e di assistenza, anche attraverso forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
e) la realizzazione della rete dell'offerta dei servizi di assistenza nel riconoscimento del principio della sussidiarietà orizzontale;
f) lo sviluppo di logiche e meccanismi di presa in carico in una prospettiva di integrazione clinico-assistenziale e sociosanitaria;
g) la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita, anche attraverso la riduzione dell'istituzionalizzazione di minori, anziani, persone con disabilità e la promozione di forme di domiciliarità innovative;
h) la promozione delle competenze e della formazione permanente delle risorse umane, in coerenza con le linee strategiche del Servizio sanitario regionale e con le linee di efficacia;
i) il coordinamento delle politiche sanitarie, ambientali e pianificatorie, al fine di raggiungere effettivi miglioramenti in termini di benessere e qualità della vita dei cittadini;
j) la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse;
k) l'equità in salute in modo da assicurare la parità di accesso di tutti i cittadini al sistema sanitario regionale;
l) lo sviluppo di un sistema salute integrato affinché la Regione Friuli Venezia Giulia possa diventare punto di riferimento nazionale e internazionale nell'attuare in modo innovativo la salute in tutte le politiche.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate con gradualità.