LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 39
 (Informatizzazione del Servizio sanitario regionale)
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e dall' articolo 4 della legge regionale 27/2018 la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il supporto all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in particolare:
a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico degli enti del Servizio sanitario regionale per le attività istituzionali e, al fine di garantire un efficace flusso informativo e il miglioramento dei processi clinici e amministrativi, pianifica le azioni e gli interventi necessari a realizzare l'interoperabilità e l'integrazione del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR);
b) assicura l'attuazione delle azioni e degli interventi per la sanità digitale anche in relazione al programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all' articolo 3 della legge regionale 9/2011 .
1 bis. Per favorire l'attuazione delle finalità contenute nel titolo II, capo I, nonché l'organizzazione e lo scambio dei flussi informativi necessari al governo della rete dei servizi coinvolti nel processo di presa in carico integrata, i sistemi di cui al comma 1, lettera a), sono messi a disposizione anche dei soggetti privati autorizzati, dei soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti gestori dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali così come disciplinati dagli articoli 6, comma 1, lettere e), f), g), h), 18 e 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.